Agibilità nel settore spettacolo soppressa per dipendenti, ampliata per autonomi e collaboratori

//Agibilità nel settore spettacolo soppressa per dipendenti, ampliata per autonomi e collaboratori

Agibilità nel settore spettacolo soppressa per dipendenti, ampliata per autonomi e collaboratori

Il certificato di agibilità resta obbligatorio solo per autonomi e collaboratori, viene definitivamente soppresso per i lavoratori dipendenti.

L’Inps interviene con messaggio 1612 del 19 aprile 2019 per chiarire la portata della novella introdotta dall’art.3 quinquies del D.L. 135/2018 convertito in legge 12/2019 (decreto semplificazioni) che ha completamente riscritto l’art.6 del DLCPS 708/1947.

Il nuovo articolo 6, comma 1, prevede l’obbligo per le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, di far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento, i lavoratori autonomi dello spettacolo di qualsiasi nazionalità, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, che siano in possesso del certificato di agibilità, appartenenti alle seguenti categorie ed obbligatoriamente iscritti all’Inps gestione Pals:

  1. artisti lirici;
  2. attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica;
  3. attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
  4. registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
  5. organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
  6. direttori di scena e di doppiaggio;
  7. direttori d’orchestre e sostituti;
  8. concertisti e professori d’orchestra orchestrali e bandisti;
  9. tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
  10. amministratori di formazioni artistiche;
  11. tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
  12. operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
  13. arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
  14. truccatori e parrucchieri.

Resta confermata la richiesta diretta del certificato di agibilità da parte dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

L’obbligo grava sempre sul soggetto che contrattualizza i prestatori autonomi (committente, producer, impresa).  Nel caso di prestazioni spettacolistiche rese in luoghi/locali di parti terze estranee al rapporto contrattuale (es. teatri, spazi culturali/espositivi, etc.)  il proprietario o gestore di tali spazi continua ad essere obbligato a chiedere e custodire il certificato di agibilità.

In mancanza, scatta la sanzione di 129 euro per ogni giornata prestata da ciascun lavoratore autonomo. La sanzione è irrogata al soggetto che ospita i lavoratori, sia nel caso in cui coincida con il committente sia nel caso sia estraneo al rapporto di lavoro.

Viene altresì abolita la garanzia (deposito cauzionale) richiesta in caso di impresa inadempiente o di prima attivazione (art.10).

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2019-05-01T21:20:04+00:00 maggio 1st, 2019|Tags: , , |